Not. Gaetano Petrelli
L’art. 4 della legge 18
ottobre 2001 n. 383 (in G.U. n. 248 del 24.10.2001) prevede la detassazione del
50% del reddito – d’impresa o di lavoro autonomo – reinvestito in beni strumentali nuovi o in spese per la
formazione e l’aggiornamento del personale, successivamente al 30 giugno 2001,
e per l’intero periodo d’imposta successivo; e’ necessario peraltro che il
reinvestimento sia in eccedenza rispetto alla media degli investimenti dei
cinque periodi d’imposta precedenti, con facolta’ di escludere dal calcolo
della media il periodo in cui l’investimento e’ stato maggiore.
Relativamente ai beni
immobili, l’agevolazione e’ limitata all’acquisto di beni strumentali per
natura.
L’incentivo e’ revocato se
il bene strumentale acquistato e’ ceduto entro il secondo periodo d’imposta
successivo all’acquisto, ovvero, trattandosi di bene immobile, entro il quinto
periodo d’imposta successivo.
Sono per il resto richiamate
le modalita’ applicative di cui alla precedente agevolazione “Tremonti”, ex
art. 3 del D.L. 357/1994, convertito in legge 489/1994.